Il Decreto "Sblocca Cantieri" arriva in Gazzetta: ecco le novità
Progettazione Case e Impianti , Costruzioni e Ristrutturazioni , Comfort e Risparmio Energetico , Case ad Alta Efficienza Energetica , Abitazioni a Basso Impatto AmbientaleIl decreto legge Sblocca Cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: sono entrate in vigore quindi le novità in materia di edilizia e appalti. La Legge n. 55 del 14 giugno, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 32/2019, il cosiddetto “Sblocca Cantieri” è quindi finalmente definitivo.
CODICE APPALTI, LE NORME SOSPESE
Nel testo finale viene confermata, fino al 31 dicembre 2020, la temporanea sospensione delle seguenti norme del d.lgs. 50/2016:
articolo 37, comma 4 del codice che prevede, per i comuni non capoluogo di provincia, di svolgere la funzione di stazione appaltante attraverso le centrali di committenza, unioni di comuni o stazione unica appaltante;
articolo 59, comma 1, quarto periodo del codice per quanto riguarda la parte in cui è vietato l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (appalto integrato) – si rileva che tale condizione sarebbe applicabile solo ai settori ordinari in quanto l’articolo 59 disciplina solo tale ambito e comunque nel nuovo testo potrebbero essere riviste alcuni termini di attuazione;
articolo 77, comma 3 che attualmente prevede la scelta dei commissari di gara solo attraverso l’albo istituito presso l’ANAC – durante il periodo di sospensione comunque ciascuna stazione appaltante dovrà individuare i commissari secondo regole di trasparenza e competenza predeterminate con propri documenti o regolamenti interni.
CORRESPONSIONE DIRETTA AL PROGETTISTA
Viene confermato il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 del codice prevede che nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta.
AVVIO PRIORITARIO DELLA PROGETTAZIONE
Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto è previsto che per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata con questa modalità sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Al comma 5 si aggiunge che i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Resta la previsione, per gli anni 2019 e 2020, che interessa i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria che potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo (con esclusione degli interventi di manutenzioni straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti). Il progetto definitivo dovrà essere costituito da una relazione generale, elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento (con individuazione analitica dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta).
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Il comma 11 dell’articolo 1 del decreto prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento (16 dicembre 2019) al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono costituire un collegio consultivo tecnico per la rapida risoluzione delle controversie.
NOVITÀ PER IL SUBAPPALTO
Anche per il subappalto resta quanto stabilito: fino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (strutture, impianti o opere speciali), le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara i lavori-servizi subappaltabili e la relativa quota non potrà superare l’incidenza del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2020 non dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori e sono sospese le verifiche, in sede di gara, delle cause di esclusione del subappaltatore.
COSA CAMBIA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Resta anche il nuovo comma 5 dell’articolo 23 del codice prevede alcune modifiche dei contenuti del progetto di fattibilità tecnica e economica che, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia, deve essere, comunque, preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali.
LE MODIFICHE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA
Sono confermate le modifiche all’articolo 36 del codice che hanno portato alla definizione delle seguenti fasce di affidamento:
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro oppure di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice = affidamento diretto con valutazione di almeno 3 preventivi per i lavori e 5 preventivi per servizi e forniture – i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta con esclusione dell’acquisto o noleggio dei mezzi per i quali si applica la stessa procedura;
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si procede con la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di almeno 15 operatori economici anche in questo caso nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del codice (procedure aperte) e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
CRITERIO DEL MINOR PREZZO
Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 36 del codice prevede (con esclusione degli affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. articolo 95, comma 3 del codice), che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto-soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quindi l’applicazione del criterio del minor prezzo prevista dal nuovo comma non impedisce alla stazione appaltante, senza fornire alcuna motivazione, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche negli affidamenti sotto-soglia. All’articolo 95, comma 3 del codice viene aggiunta una nuova fattispecie (lettera b-bis) di contratti aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituita dai servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo. Non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi ad alta intensità di manodopera nei contratti relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (articolo 95, comma 4, lettera “b” del codice).
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Resta anche il nuovo comma 2 dell’articolo 97 (offerte anomale) del codice prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo i metodi di calcolo riportati dal nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice.
I CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO
Il nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di emanare un nuovo regolamento che, come già osservato, non avrà il carattere sostitutivo di tutti i provvedimenti attuativi fin qui emessi ma soltanto di alcuni ambiti quali:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) i lavori riguardanti i beni culturali.
Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento. Anche nell’approvazione al Senato viene quindi confermata la parzialità del regolamento e la permanenza in vita di molte Linee guida ANAC e di nuovi decreti ministeriali confermando il permanere di una condizione di abbondanza normativa che non contribuirà alla auspicata semplificazione che è destinata a restare una vana speranza.
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